Importante sentenza che stabilisce che gli Enti previdenziali sono soggetti agli obblighi di “pubblicazione dati”
Da semplice geometra, inesperto di diritto, ma esterrefatto dalla mancata trasparenza dei mondi ordinistici, desideroso di cambiamento, cerco di far rimbalzare on-line questa utilissima notizia….
Importante sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza CDS n. 5089-2022) che stabilisce come gli Enti previdenziali, tra cui la Fondazione Enpam, siano da considerare soggetti privati solo formalmente e, pertanto, soggetti agli obblighi di “pubblicazione dati” sanciti dal D.Lgs. n.33/2013 e alla disciplina volta a garantire l’accesso civico agli utenti.
Il Dott. Picchi aveva richiesto, con istanza di accesso civico (ex D.Lgs. n.33\2013), la pubblicazione, sul sito istituzionale di Enpam, di una serie di documenti, in apposite sezioni trasparenza, così da garantire il controllo diretto, degli utenti, sulla gestione della Fondazione medesima. Il diniego esplicito della Fondazione ha costretto il Dott. Picchi a presentare ricorso al TAR del Lazio che, nel dare ragione al medico Picchi – e seguendo le tesi difensive promosse dall’Avv. Giovanni Mandoli (Lucca) – si esprime con i concetti che si sintetizzano di seguito:
– si è trattato di privatizzazione “formale” e non anche “sostanziale”, con rilievo soltanto organizzativo e gestionale e non anche di tipo funzionale;
– …ciò che rileva è infatti l’attività oggettivamente svolta e non la qualità del soggetto agente, ossia il mutamento della sua veste formale;
– …ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.509 del 1994: “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore della categoria dei lavoratori e professionisti, per le quali sono stati originariamente istituiti”;
– …detti enti …..sono comunque sottoposti alla vigilanza dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia;
… Dunque persistono chiari indici di matrice pubblica in senso sostanziale, del soggetto (Fondazione ENPAM), sì da ritenerlo ancora sottoposto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti sia dalla legge n. 241/90 (accesso agli atti) che dal decreto legislativo 33/2013 (c.d. accesso civico).
In precedenza, il Dott. Franco Picchi, aveva presentato Ricorso al Tar Lazio ed al Consiglio di Stato chiedendo l’accesso agli atti, nei confronti della Real Estate Advisory Group Spa e Idea Fimit SGR Spa, per ottenere la documentazione inerente la perizia redatta, per conto della Fondazione Enpam, sull’immobile sito in Roma, Via Del Serafico n. 121, acquistato successivamente dalla stessa Fondazione per svariati milioni di euro. Difatti ENPAM, con tale operazione, aveva fatto realizzare una consistente plusvalenza alla società Coedimo Srl, salvo ottenere successivamente una grossa perdita svendendo lo stesso immobile inizialmente sovrastimato. Anche in tal caso il Consiglio di Stato (sent. 696/2016) aveva dato ragione al medico lucchese stabilendo il principio fondamentale che “la legittimazione all’accesso civico debba essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano anche solamente idonei a spiegare effetti diretti o indiretti sull’interessato”. Alla luce di tale assunto anche un iscritto ad una Cassa previdenziale aveva un interesse legittimo e diretto tale da garantire l’accesso ai dati in merito a particolari e mirati investimenti sostenuti dall’Ente previdenziale medesimo. Ciò in quanto l’iscritto sarebbe stato fruitore di una futura pensione dipendente dall’andamento economico della stessa Cassa previdenziale.
Quindi oggi, grazie al dott. Picchi e alla cordata di medici da lui guidata, i veri appassionati professionisti italiani vedono riconosciuto, in maniera definitiva, ciò che sostenevano, con logica, da tempo: le fondazioni ordinistiche sono enti pubblici, come gli stessi enti che le hanno create, forse sbagliandone il fine.
Le azioni promosse dal Dott. Picchi sono state oggetto di interesse mediatico con due articoli del Sole 24Ore del 03/10/2015 e del 28/05/2016 e con l’intervista svolta dalla trasmissione Report mandata in onda nella puntata del 22/10/2018, dal 30esimo minuto.
Sperando di averlo compreso, ringrazio l’Avv. Giovanni Mandoli per le informazioni ricevute.
Andrea Savini geometra