Rimbalziamo una lettera con riferimenti e dettagli che, un collega, ha inviato agli organi competenti, in merito alla ILLEGITTIMITA’ DELL’ISCRIZIONE COATTIVA D’UFFICIO PRATICATA DALLA CASSA GEOMETRI (CIPAG) nei confronti dei Geometri che possiedono i requisiti per la non Iscrizione, pubblichiamo il documento inviato da un Collega alle Istituzioni Nazionali.

la sua introduzione:

si segnalano le gravi irregolarità nell’Iscrizione coattiva d’ufficio messe in atto
dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) nei
confronti di quella categoria di geometri, che possedendone i requisiti, non ne sono tenuti.
Tali requisiti sono, come recita il comma 2 della Legge n. 773/82:
L’Iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la
libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o
beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche
precedentemente alla iscrizione all’albo professionale.
Ben diverso dal comma 1, che riporta:
L’Iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che
esercitano lo libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria.
Riferimenti Normativi per l’Iscrizione alla Cassa Geometri: Legge n. 773 del 20.10.1982 art.
22.

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