di seguito un articolo esplicativo in merito ad una recente coraggiosa sentenza del giudice del lavoro, in riferimento a problematiche che seguiamo da tempo e che hanno distrutto la vita di alcuni colleghi. si parla di capacità iscrittiva della Cipag (Cassa Geometri), doppia contribuzione pensionistica e ex art.5.
qui l’articolo articolo Avv. Primicieri dal suo sito
CASSA GEOMETRI – “Il giudice di merito e l’autonomia interpretativa: una recente pronuncia del Tribunale di Potenza in tema di contribuzione CIPAG”
In un panorama giurisprudenziale che sembrava cristallizzato dopo la sentenza della Cassazione Civile n. 4568/2021, il Tribunale di Potenza, con una coraggiosa pronuncia del 18 marzo 2025, ha aperto uno spiraglio di speranza per migliaia di geometri italiani, dimostrando come il giudice di merito possa, attraverso un’interpretazione rigorosa e costituzionalmente orientata, discostarsi consapevolmente dall’orientamento della Suprema Corte.
Il caso riguarda l’opposizione a cartelle esattoriali emesse dalla CIPAG per il recupero della contribuzione minima relativa agli anni 2010-2016. La questione centrale verte sulla legittimità delle modifiche statutarie e regolamentari che hanno eliminato il requisito della continuità professionale per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa.
Mentre la Cassazione, con una serie di pronunce culminate nelle recenti ordinanza n°5385/2025 e ordinanza n°5183/2025, ha costantemente affermato che l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente per l’obbligo di iscrizione alla Cassa, il Tribunale di Potenza ha avuto il coraggio di andare controcorrente.
Il Tribunale Lucano, con una motivazione particolarmente articolata e giuridicamente solida, ha ritenuto di non conformarsi all’orientamento della Cassazione che, a partire dalla sentenza n. 4568/2021, aveva costantemente affermato che “l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione“.
Il giudice potentino ha articolato la sua decisione su un’analisi approfondita del quadro normativo e della giurisprudenza di legittimità, evidenziando come l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati non possa spingersi fino al punto di modificare i requisiti sostanziali previsti dalla legge per l’iscrizione alla Cassa.
Particolarmente significativa è la parte della motivazione in cui il Tribunale afferma che “non pare che dal tenore letterale delle norme disciplinanti il processo di privatizzazione nonché dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, possa ritenersi che la legge abbia espressamente delegato la resistente a modificare e/o derogare, attraverso norme regolamentari o statutarie, i presupposti normativi legittimanti l’iscrizione.”
Questa pronuncia assume particolare rilevanza perché si discosta consapevolmente dall’orientamento della Cassazione espresso, da ultimo, nelle succitate ordinanze.
Il giudice ha evidenziato come non sia rinvenibile alcuna norma che abbia espressamente delegato la CIPAG a derogare o modificare l’art. 22 della legge n. 773/1982, che prevede come requisito per l’iscrizione obbligatoria l’esercizio della libera professione con carattere di continuità.
Questa interpretazione trova, in qualche modo, supporto in un recente orientamento della Cassazione, come evidenziato nell’ordinanza n. 12695 del 9 maggio 2024, che ha chiarito la distinzione tra contribuzione minima ordinaria e contribuzione di solidarietà, riconoscendo che “tra contribuzione minima e contribuzione di solidarietà v’è una chiara differenza, non solo lessicale ma anche contenutistica e normativa“.
Il Tribunale di Potenza ha esercitato la propria autonomia interpretativa in modo pienamente legittimo. Come ricordato dalla Cassazione n°5822/2024, “l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis“.
Ricordiamo che il principio dello stare decisis (in latino: “rimanere su quanto deciso“) è un principio generale dei sistemi di commow law – modello di ordinamento giuridico, di origine britannica -, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso in essa deciso.
Stando alla lettera del brocardo (stare decisis et non quieta movere), certe decisioni precedenti – meglio, la regola di diritto in forza della quale si è precedentemente giudicato – sono idonee a far sorgere, in capo al giudice che si pronunzia in un momento successivo, un obbligo giuridico che consiste, per l’appunto, nel rimanere su quanto deciso. Questo giudice sopravveniente, letteralmente, non deve agitare ciò che è calmo: non può cioè discostarsi dal precedente, ma deve conformarvisi.
In questo modo, i precedenti desunti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto e, negli ordinamenti di common law, a tutt’oggi, la maggior parte delle norme è prodotta proprio tramite questa fonte.
Contrapposto ai modelli di common law dei paesi anglofoni è il nostro sistema, c.d. di civil law (detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico), che considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo.
Ora, tornando ad analizzare la sentenza del Tribunale potentino, può convenirsi sul fatto che questa pronuncia rappresenta esattamente ciò che distingue il nostro sistema (civil law) da quello anglosassone (common law): un giudice sopravveniente, quello potentino, che “agita ciò che è calmo”, discostandosi dal precedente.
La decisione si inserisce in un più ampio dibattito sulla portata dell’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che tale autonomia non può estendersi fino a modificare i requisiti sostanziali previsti dalla legge per l’iscrizione alla Cassa, dovendo limitarsi agli aspetti espressamente previsti dalla normativa di riferimento.
La solidità dell’impianto motivazionale della sentenza emerge anche dal richiamo a precedenti pronunce della Cassazione che hanno delimitato l’ambito della potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati, sottolineando come questa non possa incidere sulla disciplina sostanziale delle assicurazioni obbligatorie.
Il Tribunale ha evidenziato come l’art. 22 della L. n. 773/1982, che subordina l’iscrizione obbligatoria alla Cassa all’esercizio della libera professione con carattere di continuità, non possa essere derogato da fonti di rango secondario.
Tale conclusione si fonda su un’attenta analisi dei limiti del potere regolamentare riconosciuto alla CIPAG dal d.lgs. n. 509/1994, che non contempla la facoltà di modificare i requisiti sostanziali per l’iscrizione stabiliti dalla legge.
Particolarmente significativa è l’argomentazione con cui il giudice ha disapplicato il decreto interministeriale del 27.02.2003 e l’art. 5 dello Statuto della CIPAG, rilevando l’assenza di una delega espressa che autorizzasse la modifica dei presupposti normativi dell’iscrizione.
Il Tribunale ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato come le disposizioni in tema di privatizzazione non abbiano attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale delle assicurazioni obbligatorie, né sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi già disponessero sulla base della normativa preesistente.
La pronuncia potentina rappresenta, quindi, un importante precedente che potrebbe indurre altri giudici di merito a riconsiderare la questione, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della normativa che tenga conto sia dei principi di autonomia degli enti previdenziali, sia della necessaria tutela dei diritti dei professionisti.
Come evidenziato nell’ordinanza n.3664/2025 Cass. Sez. Lav., l’autonomia riconosciuta alla CIPAG non può spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi fondamentali richiesti per l’iscrizione.
La solidità dell’impianto motivazionale e il rigoroso inquadramento sistematico della questione potrebbero, oltre che stimolare un dibattito più ampio sulla questione, portare, si spera, ad un ripensamento della giurisprudenza di legittimità, aprendo la strada a un’interpretazione più equilibrata che, pur salvaguardando l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ne circoscriva l’esercizio entro i confini tracciati dal legislatore, nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei principi costituzionali in materia previdenziale.
Avv. Cristian Primiceri