di seguito un articolo esplicativo in merito ad una recente coraggiosa sentenza del giudice del lavoro, in riferimento a problematiche che seguiamo da tempo e che hanno distrutto la vita di alcuni colleghi. si parla di capacità iscrittiva della Cipag (Cassa Geometri), doppia contribuzione pensionistica e ex art.5.

qui l’articolo articolo Avv. Primicieri dal suo sito

CASSA GEOMETRI – “Il giudice di merito e l’autonomia interpretativa: una recente pronuncia del Tribunale di Potenza in tema di contribuzione CIPAG”

In un panorama giurisprudenziale che sembrava cristallizzato dopo la sentenza della Cassazione Civile n. 4568/2021, il Tribunale di Potenza, con  una coraggiosa pronuncia del 18 marzo 2025, ha aperto uno spiraglio di  speranza per migliaia di geometri italiani, dimostrando come il giudice di  merito possa, attraverso un’interpretazione rigorosa e costituzionalmente  orientata, discostarsi consapevolmente dall’orientamento della Suprema Corte.

Il caso riguarda l’opposizione a cartelle esattoriali emesse dalla CIPAG per il  recupero della contribuzione minima relativa agli anni 2010-2016. La questione  centrale verte sulla legittimità delle modifiche statutarie e regolamentari che  hanno eliminato il requisito della continuità professionale per l’iscrizione  obbligatoria alla Cassa.

Mentre la Cassazione, con una serie di pronunce culminate nelle recenti ordinanza n°5385/2025 e ordinanza n°5183/2025, ha costantemente affermato  che l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente per l’obbligo di iscrizione alla  Cassa, il Tribunale di Potenza ha avuto il coraggio di andare controcorrente.

Il Tribunale Lucano, con una motivazione particolarmente articolata e  giuridicamente solida, ha ritenuto di non conformarsi all’orientamento della  Cassazione che, a partire dalla sentenza n. 4568/2021, aveva costantemente  affermato che “l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente a far nascere  in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di  pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale  dell’esercizio della professione“.

Il giudice potentino ha articolato la sua decisione su un’analisi approfondita  del quadro normativo e della giurisprudenza di legittimità, evidenziando  come l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali  privatizzati non possa spingersi fino al punto di modificare i requisiti  sostanziali previsti dalla legge per l’iscrizione alla Cassa.

Particolarmente significativa è la parte della motivazione in cui il Tribunale  afferma che “non pare che dal tenore letterale delle norme disciplinanti il processo di privatizzazione nonché dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di  legittimità, possa ritenersi che la legge abbia espressamente delegato la  resistente a modificare e/o derogare, attraverso norme regolamentari o  statutarie, i presupposti normativi legittimanti l’iscrizione.”

Questa pronuncia assume particolare rilevanza perché si discosta  consapevolmente dall’orientamento della Cassazione espresso, da ultimo, nelle succitate ordinanze.

Il giudice ha evidenziato come non sia rinvenibile alcuna norma che abbia  espressamente delegato la CIPAG a derogare o modificare l’art. 22 della legge  n. 773/1982, che prevede come requisito per l’iscrizione obbligatoria l’esercizio  della libera professione con carattere di continuità.

Questa interpretazione trova, in qualche modo, supporto in un recente  orientamento della Cassazione, come evidenziato nell’ordinanza n. 12695 del 9  maggio 2024, che ha chiarito la distinzione tra contribuzione minima ordinaria  e contribuzione di solidarietà, riconoscendo che “tra contribuzione minima e  contribuzione di solidarietà v’è una chiara differenza, non solo lessicale ma anche  contenutistica e normativa“.

Il Tribunale di Potenza ha esercitato la propria autonomia interpretativa in  modo pienamente legittimo. Come ricordato dalla Cassazione n°5822/2024,  “l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire  limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto  consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare  vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano,  il principio dello stare decisis“.

Ricordiamo che il principio dello stare decisis (in latino: “rimanere su quanto  deciso“) è un principio generale dei sistemi di commow law – modello di  ordinamento giuridico, di origine britannica -, in forza del quale il giudice è  obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, nel  caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata  nel caso in essa deciso.

Stando alla lettera del brocardo (stare decisis et non quieta movere), certe decisioni  precedenti – meglio, la regola di diritto in forza della quale si è  precedentemente giudicato – sono idonee a far sorgere, in capo al giudice che  si pronunzia in un momento successivo, un obbligo giuridico che consiste, per l’appunto, nel rimanere su quanto deciso. Questo giudice sopravveniente,  letteralmente, non deve agitare ciò che è calmo: non può cioè discostarsi dal  precedente, ma deve conformarvisi.

In questo modo, i precedenti desunti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto e, negli ordinamenti di common law, a tutt’oggi, la maggior parte  delle norme è prodotta proprio tramite questa fonte.

Contrapposto ai modelli di common law dei paesi anglofoni è il nostro sistema,  c.d. di civil law (detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico),  che considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto  legislativo.  

Ora, tornando ad analizzare la sentenza del Tribunale potentino, può  convenirsi sul fatto che questa pronuncia rappresenta esattamente ciò che  distingue il nostro sistema (civil law) da quello anglosassone (common law): un  giudice sopravveniente, quello potentino, che “agita ciò che è calmo”,  discostandosi dal precedente.

La decisione si inserisce in un più ampio dibattito sulla portata dell’autonomia  regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. Il Tribunale ha  correttamente evidenziato che tale autonomia non può estendersi fino a  modificare i requisiti sostanziali previsti dalla legge per l’iscrizione alla Cassa,  dovendo limitarsi agli aspetti espressamente previsti dalla normativa di  riferimento.

La solidità dell’impianto motivazionale della sentenza emerge anche dal  richiamo a precedenti pronunce della Cassazione che hanno delimitato  l’ambito della potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati,  sottolineando come questa non possa incidere sulla disciplina sostanziale delle  assicurazioni obbligatorie.

Il Tribunale ha evidenziato come l’art. 22 della L. n. 773/1982, che subordina  l’iscrizione obbligatoria alla Cassa all’esercizio della libera professione con  carattere di continuità, non possa essere derogato da fonti di rango secondario.

Tale conclusione si fonda su un’attenta analisi dei limiti del potere  regolamentare riconosciuto alla CIPAG dal d.lgs. n. 509/1994, che non  contempla la facoltà di modificare i requisiti sostanziali per l’iscrizione stabiliti  dalla legge.

Particolarmente significativa è l’argomentazione con cui il giudice ha  disapplicato il decreto interministeriale del 27.02.2003 e l’art. 5 dello Statuto  della CIPAG, rilevando l’assenza di una delega espressa che autorizzasse la  modifica dei presupposti normativi dell’iscrizione.

Il Tribunale ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha  costantemente affermato come le disposizioni in tema di privatizzazione non  abbiano attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina  sostanziale delle assicurazioni obbligatorie, né sulla normativa in materia di  contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi già disponessero sulla base  della normativa preesistente.

La pronuncia potentina rappresenta, quindi, un importante precedente che  potrebbe indurre altri giudici di merito a riconsiderare la questione, fornendo  una lettura costituzionalmente orientata della normativa che tenga conto sia  dei principi di autonomia degli enti previdenziali, sia della necessaria tutela  dei diritti dei professionisti.

Come evidenziato nell’ordinanza n.3664/2025 Cass. Sez. Lav., l’autonomia  riconosciuta alla CIPAG non può spingersi fino al punto di modificare i  presupposti normativi fondamentali richiesti per l’iscrizione.

La solidità dell’impianto motivazionale e il rigoroso inquadramento  sistematico della questione potrebbero, oltre che stimolare un dibattito più  ampio sulla questione, portare, si spera, ad un ripensamento della  giurisprudenza di legittimità, aprendo la strada a un’interpretazione più  equilibrata che, pur salvaguardando l’autonomia degli enti previdenziali  privatizzati, ne circoscriva l’esercizio entro i confini tracciati dal legislatore, nel  rispetto della gerarchia delle fonti e dei principi costituzionali in materia  previdenziale.

 

Avv. Cristian Primiceri

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