si allega una recente sentenza (SENTENZA_TRIBUNALE_DI_POTENZA_N._250_2025_-_N._R.G._00002145_2019_DEL_18_03_2025_PUBBLICATA_IL_18_03_2025) contenente affermazioni di rilievo in merito a un argomento che stiamo seguendo da tempo, relativo all’obbligatorietà di iscrizione alla cassa geometri, per chi esercita la professione in modalità occasionale ed in presenza di altra contribuzione obbligatoria (ex art. 5 Statuto) in evidente contrasto con l’ancora vigente art. 22 L. 773/82.

i poteri attribuiti, per sentenze, al superamento della norma in virtù dell’auto regolamentazione delle Casse a gestione privatizzata (CIPAG), le quali hanno poi ritenuto di applicarli con effetto retroattivo, hanno generato enormi sofferenze finanziarie—e dunque umane—ai colleghi che non avevano fatto nulla di male. Di fatto colpevoli di aver firmato solo qualche pratica, quindi assoggettati all’intera contribuzione minima (soggettivo, integrativo e maternità per oltre € 5.000) a dire della Cipag “solidaristica”, in luogo del previsto e ben diverso contributo di solidarietà (Art. 10 Co. 6 della stessa Legge 773/82) che è pari ad € 175,59/anno e/o 3% sul reddito (senza nulla a pretendere su prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa).

ora Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, Dott.ssa Giuseppina Valestra, con la suddetta Sentenza 250/2025, ha correttamente ritenuto, “previa disapplicazione del decreto interministeriale 27.02.2003 e dell’art. 5 dello Statuto, dei quali è accertata incidentalmente la illegittimità”, dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio, imposta dalla Cassa Geometri, per gli anni 2010-2016 come da richiesta del geometra ricorrente.

mettiamo in evidenza alcuni importanti passaggi della suddetta sentenza che motivano la decisione del Giudice:

<<<<Orbene, dall’esposto esame del quadro normativo e dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, emerge come il decreto interministeriale del 27.02.20013 e l’art. 5 dello Statuto, come modificato a far data dal 1.01.2003, devono ritenersi illegittimi, non potendosi ravvisare alcuna norma che abbia espressamente delegato la opposta a derogare e/o modificare la norma di cui all’art. 22 della legge n. 773 del 20 ottobre 1982, come modificata dall’art. 1, comma 14, della legge n. 236/1990, che, pertanto troverà applicazione al caso di specie. >>>

<<< previa disapplicazione del decreto interministeriale 27.02.2003 e dell’art. 5 dello Statuto, dei quali è accertata incidentalmente la illegittimità, dichiara la illegittimità della iscrizione d’ufficio alla cassa…>>>

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