Per anni chi svolgeva il doppio lavoro, sia da dipendente che da professionista, era ben accolto dalle istituzioni del geometra. Versava infatti del denaro in Cipag, che spesso non ha goduto adeguatamente, inoltre manteneva l’iscrizione presso il Collegio, contribuendo economicamente oltre che nei numeri. Oggi invece i regolamenti di Cipag (anche in forza di alcune sentenze) e il brutale comportamento di rivalsa messo in atto nei loro confronti – che li ha indebitati per importi importanti, ha spinto questi colleghi fuori dalla famiglia come reietti. Il loro diritto ad avere il timbro, quindi il lavoro, alla luce delle scelte fatte magari decenni prima, pare abbia meno importanza del sostentamento della Cipag e degli iscritti sopravvissuti che godranno delle solidità accumulate da tutti. Queste sono le politiche che sta promuovendo il CDA della Cipag, avvallate dalla quasi totalità dei Delegati Cipag, e che la politica e i Ministeri vigilanti, stanno non vedendo oppure avvallando.

Da un po’ di tempo ha preso a cuore questo argomento il collega Geom. Franco Fortunato che, coinvolto in prima persona nel problema, ha intrapreso, insieme ad altri, alcune battaglie. Inoltre ha avanzato la seguente azione propositiva a firma degli Onorevoli Trevisi, Silvestro, Ternullo che di seguito ci spiega e si riporta.

Questo emendamento al  D.L. AS 1264  collegato Lavoro di cui alla FINANZIARIA 2025,  in sede di esame massivo  degli emendamenti ricevuti, poiché erano più di 4.000 (!!!), in Commissione è stato poi dichiarato “Inammissibile” (n.d.r. prassi sbrigativa per bocciare gli emendamenti presentati nelle Finanziarie annuali di fine anno),  ma i sui principi sono tutt’ora validi e legittimi,  pertanto sarebbe meritevole di una specifica attenzione e di ripresentazione in ulteriori iniziative legislative, quali potrebbe essere uno specifico Disegno di Legge di riordino della materia in tema “di doppia contribuzione pensionistica Inps e Casse professionali”.

 

Proposta di modifica n. 7.0.6 al DDL n. 1264 Collegato Lavoro della Finanziaria 2025, 

 

(Opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta).

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Vedi testo dell’emendamento in esame in Commissione Bilancio

La proposta di Emendamento presentato dalla maggioranza al DL AS 1264 si prefigge di risolvere le numerose criticità emerse in merito all’obbligatorietà dell’iscrizione alle Casse Professionali pubbliche, a gestione privatizzata, per quei professionisti che svolgono l’attività in modalità occasionale, già coperti da altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione (INPS) in conseguenza di diversa attività da loro svolta e di deflazionare i numerosi ricorsi giurisdizionali.

È bene ribadire che le Casse professionali, denominate spesso impropriamente «casse previdenziali private», sono in realtà Enti Pubblici a gestione privatizzata, gestori di forme obbligatorie di previdenza, assoggettate ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Benché la conduzione sia stata privatizzata, svolgono una fondamentale attività pubblica che si colloca nel quadro delle disposizioni di cui all’articolo 38 della Costituzione (sostentamento in vecchiaia). I citati decreti hanno attribuito alle Casse previdenziali privatizzate la personalità giuridica, sottoponendo le stesse al controllo da parte del Ministero del lavoro – di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, soprattutto con riferimento agli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

Tenuto conto che gli statuti degli Enti previdenziali recano disposizioni molto diverse tra loro, in merito all’obbligatorietà dell’iscrizione, ne consegne una disuguaglianza sostanziale in riferimento alla contribuzione e al fondamentale diritto pensionistico costituzionale.

Tutto ciò genera uno squilibrio tra gli iscritti obbligati della Casse professionali che sono attualmente venti ed ognuna con un diverso statuto. A titolo esemplificativo:

  • Per gli avvocati del libero foro è preclusa l’iscrizione alla Cassa di Previdenza forense al mancato raggiungimento delle soglie di reddito o del volume di affari di cui all’art. 22 della legge n. 576 del 1980, pertanto – per diritto vivente – sono tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, come recentemente confermato dalla Sentenza della Consulta Costituzionale 104/2022;
  • Per gli ingegneri ed architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (INARCASSA), quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, così come previsto dall’art. 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l’istituzione e l’ordinamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179), il quale, con decorrenza dal 1°gennaio 1972, ha stabilito il divieto di iscrizione alla cassa per «gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata». Il divieto è stato ribadito dall’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti). Per un verso, dunque, i professionisti in parola, pur svolgendo l’attività professionale abitualmente, non possono iscriversi alla Cassa in ragione della diversa attività lavorativa svolta e della relativa posizione previdenziale assunta; per altro verso, in quanto iscritti all’albo di ingegnere od architetto, sono comunque tenuti a versare alla cassa medesima un contributo solidaristico. Pertanto anche quest’ultimi per – diritto vivente – sono tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, come peraltro confermato dalla recente Sentenza della Consulta Costituzionale 328/2022;
  • Per i geometri va detto che si è sviluppato un elevatissimo contenzioso giudiziario tra la propria Cassa previdenziale (CIPAG) ed essi, a seguito del contrasto tra la pretesa obbligatoria alla iscrizione, prevista dall’art. 5 dello Statuto, ed il vigente art. 22 della legge 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) che espressamente prevede a tutt’oggi:
  • L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale.
  2. L’iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d’ufficio.

Sarebbe quindi opportuno prevedere un criterio unico per tutte e venti casse previdenziali e per chi esercita l’attività occasionale, prevedendo l’obbligo, una volta superano il reddito di € 5.000, come previsto dall’art. 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, nr.  269,  con  decorrere dal 1° gennaio 2004,   che siano tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come peraltro recentemente ribadito dalla Sentenza della  Consulta Costituzionale 328/2022 che ribadisce: “alla gestione separata si iscrive nella tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da “vuoti” di copertura assicurativa e rinviene il suo fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l’autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali professionali privatizzate, laddove queste prevedano un perimetro dell’obbligo assicurativo meno esteso di quello della gestione separata. Il rapporto tra quest’ultima e il sistema previdenziale categoriale si pone infatti in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l’istituto residuale della gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria, costituendo l’imprescindibile momento di compimento e chiusura del sistema generale della tutela previdenziale. Infine, l’ambito soggettivo di estensione dell’istituto risulta certo e fondato su una idonea base legislativa, assicurando la prevedibilità dell’obbligo contributivo e il rispetto della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali. (Precedenti: S. 104/2022 – mass. 44723; S. 108/1989 – mass. 12052).