Il contributo di solidarietà.

La norma che lo istituisce esiste ancora, ma già da un po’ la CIPAG ha ritenuto di disapplicarlo nei propri regolamenti in forza dell’eccessiva autonomia che le è stata data, o ritiene di avere, sostenuta da alcune sentenze e pareri della Corte Costituzionale. In merito riteniamo opportuno segnalarvi che un gruppo di Colleghi ha promosso, innanzi al Giudice del Lavoro di Roma, un giudizio per la disapplicazione del nuovo regolamento sulla contribuzione di CIPAG nella parte in cui omette di prevedere il contributo di solidarietà per i professionisti che non esercitano l’attività in maniera continuativa. Il ricorso è stato promosso dall’avvocato Alberto Pepe, del foro di Lecce, nell’interesse dei colleghi ricorrenti.

Il ricorso, presentato prima al TAR e poi riassunto al giudice ordinario, è impostato sull’art.10 comma 6, argomento sfuggito finora agli orientamenti contrari già espressi dalla Cassazione.

Ci piacerebbe che anche tu, vittima di questa problematica, ti unissi in questa causa, in primo grado e “ad adiuvandum” per poterne beneficiare in quanto partecipante o retroattivamente se hai avuto una causa passata ingiudicato.

Ovviamente, ti verrà data copia del ricorso. La partecipazione non è gratuita, ma prevede una contribuzione “di solidarietà”.

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