Mi è stata segnalata, dal Collega Geom Franco Fortunato, la pubblicazione di una recentissima pronuncia resa dalla Corte di Cassazione nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri in materia di “erronee informazioni” rese al proprio iscritto. Ho quindi contattato l’Avv. Giuseppe Lomonaco, del Foro di Roma (g.lomonaco.studio@gmail.com), il quale risulta aver difeso il Geometra nel contenzioso in questione, per avere una sua breve nota esplicativa sull’oggetto del giudizio. L’Avv. Giuseppe Lomonaco ha gentilmente raccolto il mio invito con la comunicazione seguente:

 

Preg.mo Geom. Savini,

riscontro con piacere il Suo cortese quesito ringraziandoLa per l’apprezzamento riservatomi.

La vicenda trae origine dalle errate informazioni fornite dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri al proprio iscritto, in risposta alla richiesta di un parere sulla possibilità di presentare la domanda di pensionamento secondo criteri più favorevoli possibili; informazioni in ragione delle quali il Geometra ebbe a presentare la domanda di liquidazione della pensione di anzianità nel momento temporale indicato dalla Cassa, ottenendo una sensibile diminuzione dell’importo annuo rispetto a quello che avrebbe, viceversa, conseguito se avesse richiesto detta liquidazione nel mese precedente.

Il Geometra – da me assistito assieme all’Avv. Pasquale De Sena del Foro di Monza – si è quindi rivolto al Tribunale civile di Roma al fine di ottenere il risarcimento del danno da esso subito a causa dell’incolpevole affidamento che il Geometra medesimo aveva riposto nella errata informazione resa dalla Cassa. La Cassa si è costituita in giudizio contestando, sotto molteplici profili, la pretesa del Geometra.

Il Tribunale di Roma, all’esito dell’espletamento di CTU, stabilita la propria competenza funzionale e territoriale vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto fondata la domanda del Geometra condannando la Cassa al risarcimento dei danni come quantificati dal CTU.

La Corte d’Appello di Roma, adìta dalla Cassa, ne ha confermato la condanna seppur riducendo parzialmente l’importo del risarcimento del danno per allinearlo alla domanda originariamente proposta dal Geometra nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

La Corte di Cassazione, infine, con l’ordinanza decisoria n. 23466 pubblicata il 2.9.2024, la definitivamente rigettato il ricorso proposto dalla Cassa, condannandola anche al pagamento delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha, infatti, confermato i profili di responsabilità della Cassa per aver reso informazioni colpevolmente errate in risposta al parere richiesto sulla possibilità di presentare domanda di pensione al fine di ottenere un trattamento più favorevole possibile; informazioni rivelatesi causalmente idonee a provocare il danno pensionistico sofferto dal Geometra per aver confidato nella correttezza delle informazioni allo stesso fornite dalla Cassa.

Rimango disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e, lieto dell’incontro professionale, Le invio un cordiale saluto.

Avv. Giuseppe Lomonaco (patrocinante in Cassazione)”

qui la sentenza: Sentenza Cass civ sez III 02092024 n 23466 ERRONEE INFORMAZIONI CIPAG