un tempo, se contribuivi ad altra forma pensionistica, potevi esercitare pagando un piccolo contributo di solidarietà. poi sono cambiate tante cose. appena possibile cercheremo di pubblicare un sunto di ciò che è successo con alcuni riferimenti normativi o richiami a sentenze che, in ambito di professioni, ormai dettano legge più che le leggi, ormai vetuste. stiamo infatti seguendo un ricorso al TAR per impugnazione dell’ulteriore delibera che restringe il campo ai soli professionisti puri. comunque uno la pensi, ci sono persone che hanno impostato la propria vita sul doppio lavoro e anche questo potrebbe essere rispettato come i più citati diritti acquisiti alla pensione.
giovedì 8 febbraio 2024 compare, sul giornale ItaliaOggi a pag. 31, il seguente titolo: Geometri, si versa a Cipag per le attività occasionali. tratta ….. geometri iscritti all’albo professionale devono versare i contributi alla Cipag anche per attività occasionali …..devono essere iscritti all’Albo professionale i geometri che esercitano, «anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione» …..lo dice il ministero del lavoro a seguito di un interpello. (poi ti cerchi l’articolo e lo leggi).
sempre l’8 febbraio 2024, sul Bollettino di Legislazione Tecnica, si scrive : Cassa Geometri, obbligo iscrizione anche per attività occasionale. dice …..in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Riepilogo degli orientamenti della Corte di Cassazione. ….e continua l’articolo su obblighi di iscrizione dell’iscritto e su capacità iscrittiva di Cassa Geometri e tanto altro.
il nostro iscritto Geometra Franco Fortunato si è sentito di replicare a questi e ad altri giornali. per ora l’unico che ha pubblicato la replica è Build News – questa la pagina : https://www.buildnews.it/articolo/geometri-iscritti-albo-cipag-lavoro-occasionale-commento
questa la replica:
data 13/02/2024
Gentilissimi, il sottoscritto, in qualità di geometra già iscritto alla cassa Geometri, ritiene opportune alcune precisazioni al fine di ricondurre la vicenda nei suoi giusti ambiti fattuali e giuridici:
il 06/02/2024, nell’Assemblea della Camera “XIX LEGISLATURA” gli Onorevoli interpellanti del M5S CAROTENUTO, BARZOTTI, AIELLO e TUCCI, segnalavano al Ministero, la condotta, ritenuta non conforme alla normativa in materia, di CIPAG, per aver iscritto in questi ultimi anni automaticamente alla cassa numerosi geometri registrati al solo Albo, indipendentemente dall’attività lavorativa da questi svolta “Lavoro occasionale” o dalla loro iscrizione “Obbligatoria” presso altro Ente previdenziale tipo INPS, Interpello
rubricato al 5-01970, a dire il vero l’interpello era rivisitato su due precedenti interrogazioni Parlamentari del stesso M5S, la prima n. 4-07385 presentata da MAURIZIO BUCCARELLA il 19 aprile 2017, nella seduta n.808, ed un secondo n. 4/00158 presentato da LEONARDO DONNO il 12/12/2022 nella seduta numero 23 (interrogazioni queste mai riscontrate dai Ministeri);
il 07/02/2024 a seguito di “question Time” svoltasi in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il sottosegretario Claudio DURANGON rispondeva a tale ultima interrogazione, nei termini rappresentati dalla Direzione Generale competente del Ministero del lavoro, E confermava la legittimità dell’operato di CIPAG, evidenziando “in relazione all’iscrizione automatica alla cassa del geometra, indipendentemente dall’esercizio dell’attività professionale in forma continuativa e/o occasionale, si rappresenta che sono intervenute alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, da ultimo nel 2022, che hanno stabilito che in <<in tema di casse privatizzate ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancanza di produzione di reddito>>, senza però specificare qual è la contribuzione minima !!!!, quelle è il contributo minimo solidaristico ??, Per Legge è il contributo di “Solidarietà” previsto dalla attuale normativa Art. 10 comma 6 Legge 773/82;
L’interpellante CAROTENUTO si è però dichiarato “non soddisfatto della Risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che non ha fornito alcuna risposta circa le iniziative volte a verificare i criteri seguiti dalla Cipag per l’iscrizione alla cassa previdenziale dei professionisti iscritti all’albo dei geometri. Fatto notare che l’importo dei versamenti dei geometri alla Cipag evidenzia una disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti, auspica un’azione seria dell’Esecutivo che ripristini condizioni di equità e che ponga fine a situazioni di conflitto di interessi che minano i diritti patrimoniali dei professionisti.”, di cui Il “question Time” è stato rilanciato prontamente su alcuni organi di stampa con TITOLI poco chiari o forvianti:
ITALIA OGGI edizione n. 31 del 08/02/2024 a firma Paola De MAJO, con titolo “Geometri, si versa a Cipag per le attività occasionali”;
LEGISLAZIONE TECNICA edizione FL7979 del 08/02/2024 con titolo “GEOMETRI, OBBLIGO ISCRIZIONE ANCHE PER ATTIVITA’ OCCASIONALE”, nel testo richiamano anche i riferimenti alle pronunce ultime del 2022: Cass. Civ. 28/9/2022 n. 28188, 10/3/2022 n. 7820 e 19/2/2021 4568, evidenziando che le sentenze della Corte di Cassazione avevano superato il precedente orientamento, espresso in particolare da Cass. civ. 22/02/2019 n. 5375, nel quale si evidenziava come l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esprimersi esclusivamente nella variazione delle aliquote contributive, nonché nella riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Detta autonomia non può viceversa spingersi ad introdurre una deroga a leggi dello Stato, nella fattispecie all’art. 22 della L. 773/1982, ridefinendo le regole relative all’iscrizione alla Cassa ed eliminandole categorie degli iscritti facoltativi, ossia di coloro che – iscritti all’albo professionale e fruendo di altra forma tutela previdenziale – che possono scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cipag. Si rappresentava infatti che il citato art. 22 della L. 773/1982 subordina chiaramente l’obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria all’accertamento dell’esercizio continuativo della professione di geometra in assenza d’iscrizione ad altra gestione obbligatoria.
BUILD NEWS edizione del 12/2/2024 -a firma Alessandro Giraudo- con Titolo “Geometri iscritti all’Albo, obbligo iscrizione alla Ciapg anche per lavoro occasionale”.
ORA è opportuno e doveroso rappresentare che le “pronunce della Corte di cassazione, da ultimo nel 2022” , non sono (proprie) le ultime, poichè nel 2023 sono intervenute circa 30 ordinanze della Suprema Corte che rinviano alle Corti d’Appello per la decisone di merito, sul seguente principio: “L’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.” (ex multis Cass. Civ., sez. L. n.28188 del 28.09.2022. In queste ordinanze è dunque affermato che “sulla base della successiva Delib. n. 123 del 2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l’attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro – rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” conf.: Cass. Civ., ord. 19508 del 10.07.2023; Cass. Civ., ord. 19470 del 10.07.2023; Cass. Civ., ord. 17823 del 21.06.2023; Cass. Civ., ord. 15840 del 06.06.2023; Cass. Civ., ord. 6694 del 07.03.2023; Cass. Civ., ord. 4162 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4161 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4160 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4158 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4157 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4156 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4155 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4154 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 4153 del 10.02.2023; Cass. Civ., ord. 3998 del 09.02.2023; Cass. Civ., ord. 3994 del 09.02.2023; Cass. Civ., ord. 3993 del 09.02.2023; Cass. Civ., ord. 3992 del 09.02.2023; Cass. Civ., ord. 35918 del 07.12.2022; Cass. Civ., ord. 35917 del 07.12.2022; Cass. Civ., ord. 35916 del 07.12.2022; Cass. Civ., ord. 35915 del 07.12.2022; Cass. Civ., ord. 35914 del 07.12.2022; Cass. Civ., ord. 35913 del 07.12.2022; Civ., ord. 35912 del 07.12.2022; Civ., ord. 35910 del 07.12.2022; Civ., ord. 35913 del 07.12.2022; Civ., ord. 35909 del 07.12.2022; Civ., ord. 35908 del 07.12.2022; Civ., ord. 35907 del 07.12.2022; Civ., ord. 35906 del 07.12.2022; Civ., ord. 35905 del 07.12.2022; Civ., ord. 35904 del 07.12.2022; Civ., ord. 35903 del 07.12.2022; Civ., ord. 35902 del 07.12.2022).
Pertanto l’orientamento del 2022 della Suprema Corte richiamato anche dal Ministero e trasposto sugli organi di stampa non è evidentemente aggiornato alle recenti pronunci del 2023 della stessa CORTE.
Ma vi è di più, il 3/8/2023 è stato approvato il Nuovo Regolamento sulla Contribuzione della CIPAG con questa singolare motivazione “ Al fine di rendere più chiara la disposizione – e, per tale via, deflazionare il contenzioso occasionato dall’applicazione della stessa – si è ritenuto di mantenere l’inciso che dà conto dell’irrilevanza, rispetto all’obbligo contributivo, della mancata produzione di redditi professionali e, coerentemente, della titolarità della partita IVA, nonché dell’iscrizione ad altra gestione previdenziale.” In maniera singolare ed evidentemente strumentale CIPAG modifica il proprio regolamento sulla contribuzione al chiaro ed unico fine di precostituirsi l’opportuna difesa nei giudizi di rinvio innanzi alle Corte di Appello da parte della Cassazione.
Ed invece sul Regolamento della Contribuzione nulla è stato previsto sul “contributo minimo solidaristico” (così letteralmente si è esprimeva la Corte Costituzionale nelle proprie pronunce ultime del 2022: Cass. Civ. 28/9/2022 n. 28188, 10/3/2022 n. 7820 e 19/2/2021 4568), a dire il vero il “contributo di solidarietà” è quello previsto dal vigente art. 10 Comma 6 della Legge 773/82.
E per tale ragioni un gruppo di geometri hanno conferito incarico allo studio legale dell’Avv. Alberto Pepe del Foro di LECCE per impugnare il nuovo regolamento sulla contribuzione in quanto certamente illegittimo sotto diversi profili. Il relativo ricorso (n. 14454/2023 di RG) è stato proposto innanzi al TAR Lazio e l’udienza pubblica è fissata per il prossimo 21 febbraio.
È a tal fine utile evidenziare, al fine di fugare ogni dubbio da facili strumentalizzazioni di CIPAG, che con il citato ricorso non si contesta l’iscrizione alla Cassa di previdenza dei Geometri, ma la mancata indizione nello stesso proprio di quel “contributo di solidarietà” al quale più volte ha fatto riferimento la Suprema Corte con le citate ordinanze.
Senza considerare, a onor del vero, che il nuovo Regolamento 3.8.2023, impone l’iscrizione obbligatoria alla Cassa a tutti i geometri indistintamente per il solo fatto di essere iscritti all’albo. Ma non è così.
Infatti, per i soggetti già pensionati, solo per coloro che hanno percepito un reddito professionale, è prevista l’iscrizione, mentre è esclusa per coloro che non hanno percepito alcun reddito professionale, a norma del DECRETO LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011 n. 111. Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) di cui al comma 11 dell’Art. 18, Interventi in materia Previdenziale.
Lo stesso nuovo Regolamento 3.8.2023, risulta anche difforme a quanto prescrive il Decreto 2 settembre 2022, del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE, laddove prescrive che: <è stata prevista l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 7 -ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021, disponendo “In caso di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui all’art. 1 non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.” >;
Pertanto si invitano i destinatari in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutti i provvedimenti opportuni, anche integrando gli articoli apparsi sugli organi di stampa per una corretta e trasparente informazione.
Cordialità
Geom. Franco FORTUNATO