Un gruppo di geometri residenti in diverse regioni d’Italia ha infatti conferito incarico allo studio dell’Avv. Alberto Pepe, del Foro di Lecce, di impugnare innanzi al TAR del Lazio, territorialmente competente, il nuovo regolamento sulla contribuzione approvato da CIPAG, censurandone l’illegittimità nella parte in cui omette di annoverare tra i contributi obbligatori dovuti tra i professionisti anche quello di solidarietà previsto dall’Art. 10 c. 6 della L. 773/82.

La stessa CIPAG infatti (con le delibere n. 123 del 20/05/2009 e n. 124/09) aveva consentito (e consente a tutt’oggi) al professionista interessato (che ad esempio chi esercita la professione in maniera occasionale e senza continuità) di fornire prova contraria all’esercizio della libera professione, così graduando il proprio onere contributivo. E tuttavia il regolamento sulla contribuzione appena approvato contrasta apertamente con il principio di rango costituzionale (sancito dall’art. 53) in quanto nega un proporzionale onere contributivo tra le varie categoria di professionisti iscritti alla Cassa, ma anche comunitario (più volte richiamato dalla CEDU) secondo cui il principio di capacità contributiva deve essere bilanciato con altri principi, costituzionali e non, compresenti nell’ordinamento e tra essi con il criterio di razionalità e ragionevolezza (coerenza in senso stretto, non contraddizione, congruità, proporzionalità) delle leggi.

Pertanto, il carico contributivo imposto all’iscritto dal nuovo regolamento della CIPAG, in quanto ancorato a parametri non idonei ad esprimere una capacità contributiva specifica ed effettiva, è incompatibile sia col principio di capacità contributiva, sia col principio d’eguaglianza e con quello di solidarietà; il carico contributivo non può determinare per l’iscritto alla propria cassa previdenziale una situazione prossima all’“indigenza”, esso si deve arrestare là dove inizia il livello minimo di ricchezza necessaria per condurre una vita libera e dignitosa. E questa conclusione varrebbe non solo se il prelievo intaccasse il minimo vitale, ma anche se, in forza dell’applicazione di aliquote molto elevate, scarnificasse quasi totalmente una ricchezza ad esso assai superiore.

Ebbene, nel nuovo regolamento sulla contribuzione di CIPAG è totalmente omesso il riferimento al contributo di solidarietà disciplinato dall’art. 10 comma 6 della L. n. 773/1982 (tutt’ora vigente) il quale prevede che “Gli iscritti all’albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti alla iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell’anno precedente e comunque non inferiore ad € 175,59 annue – come attualizzato –.” >>

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