IL CONTRIBUTO DENOMINATO IMPROPRIAMENTE “ACCESSORIO”, RITORNA AD ESSERE CHIAMATO “CONTRIBUTO SULL’ANNO DI CANCELLAZIONE”, OMETTENDO PERO’ CHE SI TRATTA DI SOGGETTIVO.

L’ESISTENZA DI TALE COMMA REGOLAMENTARE NON VIENE MESSA IN DUBBIO DA NOI, E’ IL METODO APPLICATIVO SCELTO DA QUEST’ULTIMA CONDUZIONE CASSA CHE E’ SBAGLIATO. VINE INFATTI APPLICATO IN MANIERA DA GENERARE UNA DOPPIA CONTRIBUZIONE DEL SOGGETTIVO PER LA STESSA ANNUALITA’ FISCALE (L’ULTIMA). E PER NOI QUESTO E’ SBAGLIATO.

Settembre è il mese di presentazione della dichiarazione reddituale nell’apposito portale web Cassa Geometri.

A tale adempimento sono tenuti tutti gli iscritti, ma anche quanti hanno cessato l’attività nell’anno precedente (2022) ovvero i pensionati ed i colleghi caduti in povertà costretti a chiudere prematuramente la propria esperienza professionale. Questo anche a causa della forte pressione contributiva finalizzata a contrastare la gestione fallimentare che si protrae da almeno un decennio.

Con quest’ultima dichiarazione reddituale arriva il colpo di grazia per coloro che hanno cessato l’attività lo scorso anno, in quanto l’intero reddito prodotto nel 2022 viene totalmente riliquidato con un contributo soggettivo al 18% senza la possibilità di vedersi detratto quanto già versato per il 2022 come contributo soggettivo in misura del 18% o, in percentuali maggiori, se sottoposti ai minimi obbligatori. Generando di fatto una doppia imposizione contributiva per la stessa annualità fiscale.

È come se nella contabilizzazione di un opera civile, la stessa venisse pagata due volte, sia a corpo che a misura, situazione apparentemente illegittima visto che il contributo soggettivo è uno solamente nella stessa annualità fiscale.

La Federazione Geomobilitati, ha attivato una convenzione con il sindacato USB che fornisce assistenza legale qualificata ai nostri iscritti. Sono stati presentati molti ricorsi su questa assurda questione che fino allo scorso anno era chiamato “contributo accessorio”, terminologia inventata chissà da chi?!  Nell’ultimo regolamento recentemente approvato, è ritornato ad essere espresso come “contributo sull’anno di cancellazione”, anche a seguito degli esposti, rimasti senza risposta, che un nostro consigliere ha inoltrato al Ministero del Lavoro nella figura del Dott. Marano.

Nella modulistica della Cassa Geometri ora è scomparsa la parola soggettivo ma, il “contributo sull’anno di cancellazione” è trattato nel nuovo regolamento, come nel vecchio, nel capitolo del contributo soggettivo, quindi non pensiate sia un contributo aggiuntivo. Si tratta sempre di “soggettivo”.

Coloro che intendono non sottostare a questa ennesima misura vessatoria, messa in atto solo per aumentare il gettito, possono contattarci via e-mail e saranno instradati a presentare ricorso nei tribunali del lavoro di competenza territoriale.

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